23 giugno 2011 – Lettera all'Assessore Belviso
Spett.le Assessore Sveva Belviso,
il 9 febbraio 2011 , a seguito della morte dei 4 fratellini rom deceduti nel tragico rogo di via Appia Nuova Lei dichiarava: « Andrò a parlare con la presidente del Tribunale dei minori per riflettere sulla interpretazione di un articolo di legge, già presente nel nostro ordinamento, che prevede la possibilità per i servizi sociali di intervenire mettendo al sicuro il minore presso le strutture di accoglienza messe a disposizione dell’amministrazione cittadina. (…) Fino ad oggi questo articolo è stato usato solo in caso di maltrattamento grave dei bambini, quelli che presentano lividi, lesioni, etc.. che vengono immediatamente sottratti ai genitori e affidati alla tutela dei servizi, ma non è mai stato utilizzato per i nomadi. Tuttavia, secondo me, che ho visitato e visito i campi nomadi, e quindi vedo le condizioni in cui vivono, vivere sotto una tenda allestita in emergenza, senza riscaldamento, luce e acqua, spesso da soli, in stato di abbandono, perché i genitori si allontanano per lavoro o per accattonare, è una grave deprivazione per bambini » (Online News, 09.02.2011).
Un mese dopo, il 17 marzo 2011 in una dichiarazione alla stampa annunciava: « Dopo un confronto con il procuratore presso il Tribunale dei Minori, Claudio De Angelis e con il presidente del Tribunale dei Minori, Carmela Cavallo, abbiamo dato mandato ad Antonio Di Maggio, comandante del Coordinamento operativo di controllo dei campi rom, di effettuare un attento monitoraggio nei campi abusivi e di segnalare all’Assessorato e ai servizi sociali i casi in cui i minori siano costretti a vivere in condizione di deprivazione morale e materiale, di degrado e precarietà. (…) L’Amministrazione, in qualità di pubblica autorità, interverrà in base dell’art. 403 del codice civile affidando il minore ai servizi sociali » (Il Tempo, 17.03.2011).
Puntuale, il 22 aprile 2011 , nel corso dello sgombero del campo di via dei Cluniacensi, arrivò la Sua dichiarazione: « Tutte le persone sgomberate sono state censite e avvertite che qualora fossero rintracciate di nuovo con i minori a vivere nel territorio capitolino nelle stesse condizioni verrà avviata subito la procedura 403 del codice civile che prevede la messa in protezione degli stessi affidandoli ai servizi sociali » (La Repubblica, 22.04.2011).
Il 21 giugno 2011 si è svolto lo sgombero del campo di via Marchetti alla Muratella e nell’occasione Lei si è rivolta alla stampa: « Le donne rom si sono impegnate poi a sottoscrivere un documento con il quale si impegnano a far vivere i figli in luogo sicuro accettando, in caso di un nuovo controllo che ne accertasse la situazione di indigenza, a far andare i bimbi in protezione ai servizi sociali comunali » (Il Messaggero, 21.06.2011).
L’ art. 403 del Codice civile , a cui Lei ha fatto riferimento, direttamente o indirettamente, nelle suddette dichiarazioni, contempla l’intervento dei servizi nel caso in cui il minore risulti abbandonato moralmente o materialmente, nel caso in cui sia collocato in ambienti insalubri o pericolosi, nel caso in cui i genitori siano, per negligenze o ignoranza, incapaci di educarlo. Esso va applicato in una situazione di urgenza assoluta e prevede il collocamento del minore, sottratto alla famiglia, « in luogo sicuro ».
E’ una disposizione nata con il codice civile, nel 1942, in un sistema che era improntato ad una logica patrimonialistica, e non alla centralità della persona. Questa trasformazione si verificherà più avanti nel tempo. L’articolo da Lei ripetutamente citato è una norma che prevede un intervento autoritativo dei servizi sociali, pensato – allora – per la salvaguardia di un interesse di natura pubblicistica. Questo intervento non richiede alcuna autorizzazione dell’autorità giudiziaria che interviene solo a posteriori, considerando che è il personale dei servizi sociali a dover notificare il provvedimento al pubblico ministero.
L’ art. 403 c.c . è da molti giudicata una norma antistorica , e comunque inutile , data la vigenza della ben più evoluta legge sull’adozione . Il principio base sancito dall’ art. 1 della l. adozione ( l. n. 184/1983 come modificata dalla l. 149/01 ) afferma: « Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia ». I commi successivi aggiungono e specificano che « Le condizioni di indigenza dei genitori (…) non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e aiuto » ( art. 2 ). Compito delle istituzioni è il sostegno finanziario dei nuclei familiari a rischio ” al fine di prevenire l’abbandono e di consentire al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia” ( art. 3 ).
Non si può dimenticare come l’ art.1 faccia riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione Italiana. L’ art. 3 della Costituzione affida, infatti, alla Repubblica il preciso compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono lo svolgimento della personalità; l’art. 30 della Costituzione attribuisce a entrambi i genitori il dovere-diritto di mantenere, educare ed istruire i propri figli. Questo diritto del bambino è, dunque, un diritto di rango costituzionale , prerogativa cioè insopprimibile della persona umana, nella sua età evolutiva: come tale irrinunciabile, soprattutto non calpestabile.
In relazione alla campagna di sgomberi condotta dal Comune di Roma e alle Sue ripetute dichiarazioni, Le ricordiamo che la legislazione nazionale e internazionale sancisce il diritto di ogni minore al rispetto della vita privata e familiare e del proprio domicilio e, come sancisce l ‘art. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali : « Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui » .
Le Sue ripetute affermazioni, rivolte a un preciso gruppo etnico, generano profonda preoccupazione per il loro carattere minaccioso e intimidatorio . Esse, se tradotte nei fatti, potrebbero configurarsi come una palese violazione della legislazione italiana e internazionale visto anche l’ art. 5 della l. adozione ( l. n. 184/1983 come modificata dalla l. 149/01 ): « Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell’ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i princìpi fondamentali dell’ordinamento » .
Per tale ragione l’ Associazione 21 luglio La invita a desistere dal continuare a utilizzare la citazione dell’ articolo 403 con l’evidente scopo di intimidire le madri rom vittime degli sgomberi. A queste ultime, e ai loro mariti, andrebbe piuttosto garantita una soluzione alternativa adeguata e dignitosa evitando l’inutile divisione del nucleo così come statuito dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea nell’ art. 24, comma 3 : « Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse » e dall’ art. 9 della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia quando stabilisce che « Gli Stati Parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà » .
Roma, 23.06.2011

