Statuto
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE“ 21 LUGLIO ”
DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE
Art. 1
È costituita una Associazione denominata “21 LUGLIO” organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus).
L’Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che viene inserita in qualsivoglia segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
Art. 2
L’Associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, umana, civile e culturale, in particolare nel rispetto dei principi della Convenzione Internazionale di New York sui diritti dell’Infanzia approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20.11.1989, contrastando ogni forma di discriminazione (razziale, religiosa o politica) ed ogni forma di intolleranza nei confronti delle diversità, con particolare riguardo ai minori, anche mediante campagne finalizzate alla riflessione sui diritti dei minori svantaggiati per ragioni di ordine economico, sociale o familiare.
L’Associazione, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, ha per scopo:
– la tutela dei diritti dei minori in situazione di disagio sociale e di quelli accolti all’interno delle strutture socio-assistenziali e degli insediamenti rom, anche allo scopo di far crescere la coscienza critica in ordine ai loro diritti ed al fine di eliminare disservizi, discriminazioni e maltrattamenti nei confronti degli stessi;
– l’assistenza sociale e socio-sanitaria in favore di minori svantaggiati per ragioni di ordine fisico, sociale, economico e familiare.
Per raggiungere tali scopi l’Associazione si impegna nelle seguenti attività:
• realizza progetti di utilità sociale volti a tutelare i diritti dei bambini in condizioni di disagio sociale;
• gestisce centri diurni per minori in difficoltà o in condizioni di emarginazione sociale o a rischio devianza;
• realizza attività di carattere socio-culturale e ricreative in favore di bambini e minori;
• in maniera accurata, tempestiva e continua promuove e collabora allo svolgimento e alla diffusione di indagini sulla violazione dei diritti dei bambini, con azioni di denuncia e finalizzate all’emersione di negligenze e/o abusi di potere nei confronti dei minori e delle loro famiglie da parte di istituzioni e di privati;
• incoraggia le organizzazioni e gli organi istituzionali, gli individui e gli organi della società a sostenere e rispettare i diritti dei minori con particolare attenzione a quanti vivono negli insediamenti rom e nelle strutture socio-assistenziali.
L’Associazione promuove ogni iniziativa scientifica, politica e culturale, in particolare dibattiti, incontri e conferenze, inclusa la raccolta di dati sui fenomeni riscontrati, allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e di educare e sensibilizzare alla tutela dei diritti dei minori nonchè per la divulgazione delle attività e iniziative realizzate dall’Associazione a tale scopo.
L’Associazione potrà cooperare con altre associazioni, gruppi e istituzioni sia pubbliche che private che perseguono finalità analoghe.
L’Associazione, al fine di garantire la massima trasparenza, autonomia ed indipendenza istituzionale ed al fine del miglior assolvimento delle proprie finalità, non riceve contributi o finanziamenti dallo Stato, dalle Regioni nè dagli enti locali territoriali.
È fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L’Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 3
L’Associazione ha sede in Roma, via Bassano del Grappa n. 24.
Potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.
La durata dell’Associazione è illimitata.
PATRIMONIO
Art. 4
Il patrimonio è formato:
-dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’Associazione;
-dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche, ivi compresi organismi internazionali;
-da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
-da eventuali entrate per servizi prestati dall’Associazione.
ASSOCIATI
Art. 5
Possono essere associati dell’Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi.
Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo. All’atto di ammissione gli associati verseranno la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 6
La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.
La esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.
Tale provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere comunicato all’associato dichiarato decaduto il quale, entra trenta giorni da tale comunicazione, potrà ricorrere all’assemblea, mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione, la quale delibererà in via definitiva.
I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali, di partecipare alle assemblee con diritto di voto in proprio o per delega e di recedere in qualsiasi momento dall’appartenenza all’Associazione.
I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto, le deliberazioni degli organi dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
Art. 7
Sono organi dell’Associazione:
– l’assemblea dei Soci
– il Consiglio Direttivo
– il Presidente
– il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale).
ASSEMBLEA
Art. 8
Gli associati formano l’assemblea.
L’assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo tramite il Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.
Nel caso di seconda convocazione, l’assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.
Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
L’assemblea si radunerà almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo.
Spetta all’assemblea deliberare in merito:
– all’approvazione del bilancio consuntivo e dell’eventuale bilancio preventivo;
– alla nomina del Consiglio Direttivo e alla determinazione del numero dei componenti;
– alla nomina dell’eventuale Collegio dei Revisori;
– all’approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;
– allo scioglimento dell’Associazione;
– al ricorso del socio dichiarato espulso dal Consiglio Direttivo;
– ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.
L’assemblea è convocata mediante avviso scritto contenente il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare, inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza, da inviarsi a mezzo raccomandata o posta elettronica.
Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri quattro associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
AMMINISTRAZIONE
Art. 9
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a undici, scelti tra gli associati. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.
Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell’Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’assemblea. Provvede alla stesura dell’eventuale bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone all’approvazione dell’assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione. Decide sull’ammissione e la decadenza dei soci e potrà proporre all’assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche a soci o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione. I soci onorari potranno essere esonerati dal versamento della quota associativa annuale.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell’Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell’art. 10 del D.Lgs. 4.12.1997, n. 460.
Il Consiglio direttivo inoltre potrà nominare un Presidente onorario, scegliendo tra persone con particolari competenze, che potrà partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con compiti consultivi.
Il Consiglio Direttivo potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio stesso determinandone eventualmente il compenso; gli emolumenti individuali annui corrisposti non potranno comunque essere superiori al compenso massimo previsto per il Presidente del collegio sindacale delle società per azioni.
Il Consiglio Direttivo potrà redigere un regolamento per disciplinare e organizzare l’attività della Associazione, tra cui l’organizzazione di gruppi per lo svolgimento di specifiche attività. Il regolamento predisposto dovrà essere sottoposto all’assemblea per la sua approvazione.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in sua assenza dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o a mezzo posta elettronica contenente il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
PRESIDENTE
Art. 10
Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell’ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.
TESORIERE E SEGRETARIO
Art. 11
Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell’Associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario.
COLLEGIO DEI REVISORI
Art. 12
Il Collegio dei Revisori è nominato dall’assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. È composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
BILANCIO
Art. 13
L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all’assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ed entro il 31 dicembre l’eventuale bilancio preventivo.
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 2.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Art. 14
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
NORMA DI CHIUSURA
Art. 15
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.