7 gennaio 2012 – Lettera al Vice Sindaco On. Sveva Belviso
Roma lì, 07.01.2012
On. Sveva Belviso
Vice-Sindaco di Roma Capitale
Via Merulana, 123 -00186 Roma
Raccomandata A/R
OGGETTO: DICHIARAZIONI RILASCIATE AL TG3 REGIONALE IN DATA 09 DICEMBRE 2011
Spett.le Vice Sindaco On. Sveva Belviso,
Nel corso del TG3 Regionale del 09 dicembre 2011, in sede del servizio “Stop ai lavori” circa l’interruzione dei lavori del «villaggio attrezzato» La Barbuta sulla base di una recente sentenza del Consiglio di Stato, Lei, rivolgendosi a un anziano rom presente in Italia da circa 40 anni che dichiarava il proprio disappunto a trasferirsi nel nuovo insediamento La Barbuta, ha testualmente dichiarato: «Se voi pensate che questo non è un miglioramento, con le vostre valigie, il letto grande… dove ve pare a voi, andate dove ve pare. E non entrate nel campo! Nel campo ci sono delle regole che vanno rispettate. Allora, se lei vuole stare a Roma vive in un campo autorizzato. Se lei non vuole stare a Roma se ne va dove je pare a lei, fuori da Roma» (cfr. http://www.youtube.com/watch?v=UlrrgaX1cyQ).
Dichiarazioni del medesimo tenore erano già state peraltro rilasciate in precedenza; all’inizio dello sgombero del Casilino 900, nel gennaio 2010, nel corso di un servizio realizzato per il Tg5 Lei ha affermato :«Noi ovviamente non tratterremo nessuno, non imporremo a nessuno di entrare nel nuovo campo. Chi non vorrà allinearsi con l’amministrazione prenderà le proprie valigie e le proprie cose e dovrà andare fuori dalla città» (cfr. http://www.youtube.com/watch?v=W7TN4KfidF8).
L’articolo 16 della Costituzione Italiana prevede per i cittadini il diritto alla libertà di circolazione e di soggiorno in qualsiasi parte del territorio nazionale limitando espressamente le possibili restrizioni al godimento di tale diritto ai soli motivi di salute o sicurezza, limitazioni peraltro sottomesse a riserva di legge.
Libertà di circolazione e soggiorno sono peraltro riconosciute agli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello stato (art.2 D.lgs. 286/98-TU delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
Sempre in tema di libertà di circolazione e soggiorno, si ricorda, che l’Italia ha ratificato in data 3 dicembre 1962, la Convenzione sullo Status degli Apolidi del 28 settembre 1954, la quale stabilisce che «Ciascuno Stato concede agli apolidi che si trovano regolarmente sul suo territorio il diritto di scegliervi il luogo di residenza e di circolarvi liberamente, con le riserve previste dall’ordinamento applicabile, nelle stesse circostanze, agli stranieri in genere».
Le ripetute affermazioni da Lei rilasciate oltre che a esser contrarie con quanto previsto dal diritto costituzionale, interno e internazionale vigente, sembrano esser indirizzate a un particolare gruppo etnico ponendosi così ulteriormente in contrasto con quanto disposto all’articolo 3, primo comma della Costituzione e all’articolo 43 del D.lgs. 286/98-Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Infatti l’articolo 43 del succitato TU, riprendendo quanto contenuto nell’art.1 della Convenzione Internazionale delle Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, introduce nel nostro ordinamento una definizione compiuta di discriminazione: «Costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose e che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica», prevedendo espressamente, nel suo ultimo capoverso, che la tutela prevista contro tali comportamenti discriminatori trovi applicazione anche nei casi in cui le vittime della discriminazione siano cittadini italiani, comunitari e apolidi.
Infine ma non da ultimo è utile ricordarLe che il Consiglio di Stato con sentenza n. 6050 del 16 novembre 2011 ha dichiarato l’illegittimità del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2008 dichiarante lo «stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi», e ciò comporta, di conseguenza, la caducazione per illegittimità derivata non solo delle ordinanze presidenziali del 30 maggio 2008 di nomina dei Commissari delegati per l’emergenza ma anche di tutti i successivi atti commissariali in quanto adottati in carenza di potere. Sulla scorta di quanto sopradetto il “Regolamento per la gestione dei villaggi attrezzati per le comunità nomadi nella regione Lazio” rientra senz’altro negli atti commissariali che risultano adottati in carenza di potere e, pertanto, è da considerarsi illegittimo non essendo stata disposta nel caso specifico alcuna «riedizione o una convalida di singoli atti» adottati dal Commissario delegato, «sulla base dell’ordinario assetto dei poteri e delle competenze», così come previsto dalla più volte citata sentenza del Consiglio di Stato la quale peraltro ha denunciato al suo interno la presenza di misure discriminatorie e lesive dei diritti delle comunità rom e sinte.
Ad ogni modo, è importante sottolineare che la costruzione di un campo attrezzato come quello di La Barbuta, destinato ad ospitare persone appartenenti alla comunità rom viola il divieto di discriminazione su base etnica così come sancito dalla direttiva europea 2000/43/CE e dallo stesso articolo 43 del D.lgs. 286/98. Infatti, è da intendersi come discriminatoria qualsivoglia soluzione abitativa di grande dimensioni diretta esclusivamente a persone appartenenti a una stessa etnia, ancor più se strutturata, come nel caso specifico, in modo tale da ostacolare l’effettiva convivenza con la popolazione locale e l’accesso in condizione di reale parità ai servizi socio-sanitari e scolastici.
Per tali ragioni l’Associazione 21 luglio La invita a desistere dal continuare a rilasciare dichiarazioni aventi evidenti scopi intimidatori nei confronti delle comunità rom presenti nella Capitale.
In attesa di un cortese riscontro, si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Il presidente La responsabile dell’area legale
Carlo Stasolla Aurora Sordini

