Archivio per anno: 2011

Rapporto per la Commissione Infanzia delle Nazioni Unite (31 luglio 2011)

PARALLEL REPORT
BY THE EUROPEAN ROMA RIGHTS CENTRE AND ASSOCIAZIONE 21 LUGLIO
TO THE COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON ITALY
FOR ITS CONSIDERATION AT THE 58th SESSION
19 September to 7 October 2011
Scarica qui il report
 

15 febbraio 2011 – In occasione del lancio del dossier “Report Casilino 900. Parole e immagini di una diaspora senza diritti”, l’Associazione 21 luglio denuncia la politica discriminatoria e segregativa del Piano Nomadi della capitale

Esattamente un anno fa, il 15 febbraio 2010, veniva chiuso per sempre il cancello d’ingresso di Casilino 900, il campo rom storico della capitale, abitato da alcune comunità rom sin dagli anni ’50. Davanti a fotografi, cameramen e giornalisti, le autorità definirono solennemente l’evento come un’occasione ” storica per i rom e per la città” realizzata ” insieme ai rom e non contro i rom”. Si trattava, era il ritornello che risuonava in quei giorni, di una ” vittoria della legalità e della solidarietà”.

I 618 rom di Casilino 900, tra cui 273 minori , furono trasferiti ” provvisoriamente” in quattro “villaggi attrezzati” e in un centro di accoglienza con in mano una dichiarazione di impegno, sottoscritta dal sindaco di Roma Gianni Alemanno, nella quale i diversi soggetti attuatori del Piano Nomadi si impegnavano ” a portare avanti il programma di sviluppo e di integrazione della comunità rom nella città di Roma, particolarmente in riferimento ai seguenti punti: Casa e Lavoro”.

Prima di mettere i sigilli allo storico insediamento, il primo cittadino della capitale promise di consegnare ” entro un mese” quell’area abbandonata alla città, attraverso la realizzazione di un parco che avrebbe finalmente restituito decoro a uno spazio lasciato nel degrado più assoluto per troppo tempo.

Oggi, a un anno di distanza da quei fatti e quelle promesse, l’ Associazione 21 luglio , nel presentare il report “Casilino 900. Parole e immagini di una diaspora senza diritti “, denuncia l’inganno di cui sono state vittime la comunità rom del Casilino 900 e la cittadinanza di Roma e punta l’indice, in maniera chiara e decisa, verso la politica discriminatoria e segregativa del Piano Nomadi della capitale.

Lo sgombero del Casilino 900 rappresenta infatti la “punta dell’iceberg” delle politiche sociali attuate ad oggi nei confronti della popolazione romanì dalle varie amministrazioni comunali che, senza discontinuità alcuna in termini di idee e programmi, si sono succedute negli ultimi tre decenni. Politiche che, secondo l’ Associazione 21 luglio , azzerano palesemente i diritti fondamentali dei minori così come sanciti dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989 e ratificata nell’ordinamento giuridico italiano dalla legge n. 176 del 27 maggio 1991.

La storia dello sgombero del Casilino 900 ci insegna che la politica sociale rivolta alla comunità romanì di Roma si snoda attraverso fasi dettate da un preciso ordine cronologico:

•  la criminalizzazione e la colpevolizzazione della popolazione romanì presente sul territorio;

•  la creazione di un allarme sociale fondato sulla paura del diverso;

•  la richiesta e l’utilizzo di misure in stato di emergenza che consentono l’erogazione di cospicui fondi governativi;

•  l’annuncio della costituzione di nuovi “campi nomadi” ogni volta definiti innovativi ma che nulla di diverso rappresentano rispetto alla già sperimentata costituzione di spazi di discriminazione e di segregazione;

•  la gestione dei fondi stanziati attraverso la costituzione di un “indotto” che ruota attorno ai campi.

Anche nei tragici eventi degli ultimi giorni, con la morte di quattro bambini rom arsi vivi da un incendio divampato nella baracca dove stavano dormendo, ci sembra di rivedere lo sviluppo di tali dinamiche che, ogni volta, non fanno che ricollocare la ” problematica rom” nell’alveo dell'”emergenza sociale”.

Alla luce di quanto emerge dal Report presentato, l’ Associazione 21 luglio chiede al sindaco di Roma on. Gianni Alemanno , al Commissario straordinario per l’emergenza nomadi a Roma dott. Giuseppe Pecoraro e al soggetto attuatore del Piano Nomadi della capitale dott. Angelo Scozzafava una profonda revisione dell’impianto del Piano Nomadi attraverso la promozione di reali politiche di inclusione sociale che salvaguardino, anzitutto, i diritti fondamentali dell’uomo e dell’infanzia.

 

Ufficio Stampa Associazione 21 luglio

Tel. 349.8049308 – ass.21luglio@gmail.com

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Il diritto all'alloggio non si sgombera!

L’Associazione 21 luglio ha lanciato a marzo 2012 un appello con raccolta firme per chiedere al sindaco di Roma Gianni Alemanno la sospensione di ogni sgombero che interessa le comunità rom e sinte che non sia accompagnato da un serio e concreto sforzo di accoglienza alternativa per i gruppi familiari. All’appello hanno aderito 2.000 firmatari, tra i quali i premi Nobel Rita Levi Montalcini e Dario Fo, Erri De Luca, Moni Ovadia, Margherita Hack, Susanna Tamaro e Ascanio Celestini.
 

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"Non sgomberate i miei diritti"

In un appello con raccolta firme lanciato nel 2011, l’Associazione 21 luglio ha chiesto al sindaco di Roma on. Gianni Alemanno e al Commissario straordinario per l’emergenza nomadi a Roma, dott. Giuseppe Pecoraro, di porre fine alla pratica degli sgomberi illegali e che adeguate sistemazioni alternative, accesso all’istruzione e altre forme di sostegno essenziali, vengano garantite alle famiglie dei minori rom coinvolte. All’appello hanno aderito 1.000 firmatari.

6 febbraio 2011 – BIMBI ROM MORTI IN ROGO A ROMA, L'ASSOCIAZIONE 21 LUGLIO CHIEDE DIMISSIONI BELVISO E SCOZZAFAVA

Questa sera alle 20.30 in un insediamento sulla via Appia Nuova si è sviluppato un incendio in una baracca che ha ucciso quattro bambini di etnia rom di 3, 5, 7 e 9 anni.

Secondo le informazioni al momento disponibili, in passato le famiglie presenti in questo insediamento erano state più volte sgomberate, senza avere potuto ottenere dalle istituzioni preposte una adeguata sistemazione alternativa.

L’Associazione 21 luglio già da alcuni mesi sta monitorando le condizioni di vita di alcune famiglie appartenenti alle comunità di rom romeni che sono state oggetto di ripetuti sgomberi. Questi sgomberi si sono svolti all’interno delle azioni previste dal Piano Nomadi del Comune di Roma.

Il 21 settembre 2010 in un comunicato stampa l’Associazione chiedeva l’immediata sospensione del piano degli sgomberi in quanto lo stesso non prevedeva una reale soluzione alternativa così come richiesto dalle convenzioni internazionali.

Il 1° dicembre 2010 l ‘Associazione 21 luglio ha lanciato un appello al sindaco di Roma, on. Gianni Alemanno, e al Commissario straordinario per l’emergenza nomadi di Roma e del Lazio, dott. Giuseppe Pecoraro , per porre fine alla pratica degli sgomberi illegali e affinché venissero garantite alle famiglie dei minori rom coinvolti adeguate sistemazioni alternative, accesso all’istruzione e altre forme di sostegno essenziali,.

Nell’appello l’Associazione ha rilevato che gli sgomberi che hanno coinvolto a Roma la popolazione romanì sono illegali, perché violano quanto sancito dal Comitato sui Diritti Economici, Sociali e Culturali delle Nazioni Unite.Sono stati, infatti, sistematicamente violati i diritti dei minori all’abitazione, all’integrità personale, alla salute, all’istruzione, nonché il divieto di discriminazione sancito dalla Convenzione Internazionale di New York sui diritti dell’infanzia, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata nell’ordinamento giuridico italiano dalla legge n. 176 del 27 maggio 1991.

L’Associazione 21 luglio denuncia la situazione di molte famiglie di rom romeni vittime di ripetuti sgomberi. Le modalità con cui questi ultimi vengono svolti fanno temere che essi siano pianificati per portare all’esasperazione le famiglie coinvolte aumentando il loro disagio, la loro insicurezza , la loro esclusione dal tessuto sociale.

Il rogo di oggi è senza dubbio una conseguenza – diretta o indiretta – delle politiche adottate dalle autorità locali che si esprimono in tutta la loro inefficacia con il Piano Nomadi .

L’Associazione 21 luglio chiede alle autorità locali un’assunzione di responsabilità invitando l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Roma on. Sveva Belviso e il soggetto attuatore del Piano Nomadi dott. Angelo Scozzafava a rassegnare le proprie dimissioni.

Il nostro nome


Il 21 luglio di alcuni anni fa una bambina ha subito abusi e maltrattamenti da quelle istituzioni che avrebbero dovuto difenderla e tutelarla. A ricordo di quel triste giorno è nata l’Associazione 21 luglio, alla quale la scrittrice Susanna Tamaro ha regalato questo bellissimo articolo.

Chi difende i bambini dalle leggi che dovrebbero difenderli?

di Susanna Tamaro

In questi ultimi anni, per una serie di circostanze, mi sono imbattuta più volte in storie di bambini e ragazzi dati in affido e dei loro rapporti con le istituzioni preposte alla loro tutela. Quello che purtroppo mi è stato subito chiaro è che – accanto a situazioni positive in cui davvero esiste la volontà precisa di agire per il bene del minore – convivono situazioni in cui il bene del bambino non viene minimamente tenuto in considerazione. Sono casi in cui la legge, da strumento di tutela si trasforma in strumento di abuso, abuso silenzioso, difficile da recriminare perché gli adulti coinvolti vivono spesso in condizioni di disagio e il bambino non ha voce in capitolo. Abuso criminale, perché, perché dietro a quell’atto, destinato a riempirsi di polvere nei faldoni del tribunale, si cela un dramma capace di devastare una vita.

Ricordo anni fa di essere stata resa partecipe del caso di un bambino nato da una situazione molto problematica (la madre era drogata, il padre sconosciuto) e affidato dalla nascita a una famiglia affettuosa e attenta che, con altri figli, viveva in campagna. Un brutto giorno, quando ormai il bambino andava alle elementari, i carabinieri sono andati a prenderlo a scuola e, senza nessun preavviso l’hanno riconsegnato alla madre naturale. La situazione della donna non era affatto migliorata, anzi, viveva in condizioni di grande promiscuità e degrado, ciononostante il tribunale aveva deciso che il bambino – che non aveva mai vissuto con la madre – dovesse tornare a vivere con lei. Quando i genitori affidatari – giustamente preoccupati dai messaggi che ricevevano dal bambino che continuava a ripetere di volersi uccidere – andarono al tribunale per chiedere spiegazioni, vennero trattatati da criminali perché in quegli otto anni, avevano osato affezionarsi al bambino, che giustamente li chiamava mamma e papà. “Voi non siete niente per lui, non avete nessun diritto” disse loro il giudice. “Avete fatto solo sbagli su sbagli, creando un rapporto affettivo con un bambino che dovevate solo crescere”.

Ma perché, dopo otto anni, era successo tutto questo, dato che le condizioni della madre non era migliorate, anzi peggiorate? La ragione è agghiacciante, nella sua banalità. L’assistente sociale che aveva preso in carico il caso aveva deciso di cambiare settore di appartenenza e di occuparsi di anziani con i quali si sentiva più affine e dunque, prima di lasciare l’incarico, doveva chiudere d’ufficio tutti i casi ancora in sospeso, e tra questi casi c’era anche quello di questo bambino che, a suo avviso, andava restituito alla famiglia originaria. Spaventosamente semplice, spaventosamente devastante.

Chi tutela i bambini dalla legge? Da una legge che dovrebbe essere al loro servizio e invece si avventa contro di loro con una furia distruttiva di cui è difficile immaginare le conseguenze?

Queste persone che agiscono in questo modo si sono mai fermate a riflettere, al di là di tutti i trattati di psicologia infantile che hanno letto, al di là di tutti i convegni sull’infanzia a cui hanno partecipato, che cos’è veramente un bambino? Quali sono i fattori che gli permetteranno uno sviluppo il più possibile equilibrato e quali quelli che mineranno il suo futuro? Sono mai stati bambini, loro? Hanno mai avuto paura, hanno pianto, si sono mai sentiti soli, disperati? Forse le persone che si comportano in questo modo appartengono a quella felice parte del genere umano che ha avuto in dono dei genitori stabili e affettuosi, un’infanzia felice e dunque non è in grado di rendersi conto che cosa sia la deprivazione. O forse appartengono a un’altra categoria, quelle delle persone senza cuore, dall’affettività raggelata che hanno come unico riferimento la pedissequa applicazione delle leggi.

Queste persone, la sera, quando vanno a dormire, si fanno mai delle domande, hanno mai delle inquietudini, non sentono mai dentro di sé qualcosa che le turba? Quella disperazione, quei cuori infranti provocati dalle loro azioni, li lasciano indifferenti? Non si pongono mai la domanda: “Che senso ha tutta questa inutile sofferenza?” Già, perché si tratta di sofferenza inutile, sofferenza che era evitabile, se si fosse agito secondo i semplici criteri del buonsenso umano e dell’affettività.

Come si può strappare un bambino – che ha vissuto per tre, quattro, otto anni con delle persone che giustamente reputa i suoi genitori – senza nessun preavviso dalla sua casa e dai suoi affetti, senza neppure dargli la possibilità di una continuità di rapporto con chi lo ha cresciuto, e sostenere che questa violenza sia per il suo bene?

Ho visto purtroppo ripetersi la storia sotto i miei occhi con un’altra bambina che ho tenuto in braccio da neonata, che ho visto crescere serena e allegra con la sua famiglia affidataria e che improvvisamente – come nelle fiabe più brutte e più cupe, quelle in cui gli orchi si avventano sui bambini e li trascinano nella loro casupola nel bosco – è stata rapita con l’inganno, a solo due anni e mezzo, dalla famiglia che l’aveva cresciuta, senza che nulla giustificasse questa violenza e quest’inganno. Questa bambina, come il caso precedente, aveva dei problemi di astinenza dovuti alla madre che purtroppo faceva uso di droghe. E questo vuol dire, per chi la prende in cura, un primo anno infernale, fatti di pianti e di notti insonni: pianti a cui qualcuno era sempre accorso, notti insonni che erano state condivise. La madre, in questi primi anni, aveva continuato a vederla, pur non essendo in grado di occuparsene. Il tribunale però aveva stabilito che doveva venire adottata da una giovane coppia senza figli che, secondo le parole del giudice, avrebbe accolto la bambina con un “tappeto d’oro”. Il tappeto d’oro era la rottura improvvisa e violenta con tutto quello che fino ad allora era stato il suo mondo affettivo. I genitori affidatari trattati, anche qui, come degli inaffidabili incompetenti, perché, anche in questo caso, non avevano capito che alla bambina dovevano dare solo da mangiare, vestirla e pulirla come una bambola, senza instaurare con lei alcun rapporto affettivo.
“Il vostro lavoro è stato pessimo” ha detto loro il giudice in tribunale. “Non dovevate consentire alla bambina di creare un legame affettivo con voi, come non dovevate permetterle di chiamarvi papà e mamma.”

Consiglio personalmente a questo punto ai giudici dei tribunali dei minori di instaurare una nuova normativa in cui i bambini cresciuti fin dalla nascita da una coppia affidataria imparino a chiamare l’uomo Numero Uno e la donna Numero Due e la coppia chiami da subito il bambino Numero Tre, così si eviteranno questi spiacevoli e nocive conseguenze del rapporto affettivo.

Ora queste due persone avevano avuto altri bambini in affido che poi erano andati in adozione. Il passaggio era stato lento e graduale, senza traumi, com’è giusto che sia e tutt’ora i ragazzi vanno a trovare la coppia diventata ormai una coppia di zii ma rimasta, comunque, nel patrimonio affettivo della loro infanzia. Perché in quest’ultimo caso tutto ciò non è stato permesso?

Che cosa c’è dietro? Sciatteria, ignoranza, menefreghismo o altri tipi di interessi? Perché la coppia che ha adottato si è rifiutata di collaborare nel rendere il distacco più armonico, graduale e, dunque, meno traumatico per la piccola? Si sono mai posti qualche domanda sul futuro della loro bambina? Su quanto questo rapimento – perché di questo si è trattato – incide e inciderà sul suo equilibrio di persona? Sono così poco lungimiranti da credere che il loro affetto sarà capace di far sparire come d’incanto i primi tre anni della sua vita? Nessuno ha mai detto loro che i primi tre anni costituiscono il vero fondamento della persona?

Questa bambina vivrà con un buco nero, un pozzo, una voragine dentro di sé, per tutta la vita in bilico su un gorgo di disperazione. In quel buco nero ci saranno le prime voci che ha sentito quando è venuta al mondo, le braccia che l’hanno cullata nelle notti di disperazione, le ninne nanne, le canzoncine, i sorrisi di chi, con amore, le stava sempre intorno, come il rumore di una strada, di un treno che magari passava lontano.

Tutto questo cancellato per sempre. Perché?

Non c’è una risposta. Almeno non c’è una risposta di buonsenso, di cose oneste che si comprendono.

Chi difende i bambini dalle leggi che dovrebbero difenderli?

 

 

Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE“ 21 LUGLIO ”

DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE
Art. 1
È costituita una Associazione denominata “21 LUGLIO” organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus).
L’Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che viene inserita in qualsivoglia segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2
L’Associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, umana, civile e culturale, in particolare nel rispetto dei principi della Convenzione Internazionale di New York sui diritti dell’Infanzia approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20.11.1989, contrastando ogni forma di discriminazione (razziale, religiosa o politica) ed ogni forma di intolleranza nei confronti delle diversità, con particolare riguardo ai minori, anche mediante campagne finalizzate alla riflessione sui diritti dei minori svantaggiati per ragioni di ordine economico, sociale o familiare.
L’Associazione, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, ha per scopo:
– la tutela dei diritti dei minori in situazione di disagio sociale e di quelli accolti all’interno delle strutture socio-assistenziali e degli insediamenti rom, anche allo scopo di far crescere la coscienza critica in ordine ai loro diritti ed al fine di eliminare disservizi, discriminazioni e maltrattamenti nei confronti degli stessi;
– l’assistenza sociale e socio-sanitaria  in favore di minori svantaggiati per ragioni di ordine fisico, sociale, economico e familiare.
Per raggiungere tali scopi l’Associazione si impegna nelle seguenti attività:
•  realizza progetti di utilità sociale volti a tutelare i diritti dei bambini in condizioni di disagio sociale;
• gestisce centri diurni per minori in difficoltà o in condizioni di emarginazione sociale o a rischio devianza;
• realizza attività di carattere socio-culturale e ricreative in favore di bambini e minori;
•  in maniera accurata, tempestiva e continua promuove e collabora allo svolgimento e alla diffusione di indagini sulla violazione dei diritti dei bambini, con azioni di denuncia e finalizzate all’emersione di negligenze e/o abusi di potere nei confronti dei minori e delle loro famiglie da parte di istituzioni e di privati;
•  incoraggia le organizzazioni e gli organi istituzionali, gli individui e gli organi della società a sostenere e rispettare i diritti dei minori con particolare attenzione a quanti vivono negli insediamenti rom e nelle strutture socio-assistenziali.
L’Associazione promuove ogni iniziativa scientifica, politica e culturale, in particolare dibattiti, incontri e conferenze, inclusa la raccolta di dati sui fenomeni riscontrati, allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e di educare e sensibilizzare alla tutela dei diritti dei minori nonchè per la divulgazione delle attività e iniziative realizzate dall’Associazione a tale scopo.
L’Associazione potrà cooperare con altre associazioni, gruppi e istituzioni sia pubbliche che private che perseguono finalità analoghe.
L’Associazione, al fine di garantire la massima trasparenza, autonomia ed indipendenza istituzionale ed al fine del miglior assolvimento delle proprie finalità, non riceve contributi o finanziamenti dallo Stato, dalle Regioni nè dagli enti locali territoriali.
È fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L’Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3
L’Associazione ha sede in Roma, via Bassano del Grappa n. 24.
Potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.
La durata dell’Associazione è illimitata.

PATRIMONIO
Art. 4
Il patrimonio è formato:
-dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’Associazione;
-dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche, ivi compresi organismi internazionali;
-da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
-da eventuali entrate per servizi prestati dall’Associazione.

ASSOCIATI
Art. 5
Possono essere associati dell’Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi.
Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo. All’atto di ammissione gli associati verseranno la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6
La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.
La esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.
Tale provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere comunicato all’associato dichiarato decaduto il quale, entra trenta giorni da tale comunicazione, potrà ricorrere all’assemblea, mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione, la quale delibererà in via definitiva.
I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali, di partecipare alle assemblee con diritto di voto in proprio o per delega e di recedere in qualsiasi momento dall’appartenenza all’Associazione.
I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto, le deliberazioni degli organi dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

Art. 7
Sono organi dell’Associazione:
–    l’assemblea dei Soci
–    il Consiglio Direttivo
–    il Presidente
–    il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale).

ASSEMBLEA
Art. 8
Gli associati formano l’assemblea.
L’assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo tramite il Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.
Nel caso di seconda convocazione, l’assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.
Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
L’assemblea si radunerà almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo.
Spetta all’assemblea deliberare in merito:
– all’approvazione del bilancio consuntivo e dell’eventuale bilancio preventivo;
– alla nomina del Consiglio Direttivo e alla determinazione del numero dei componenti;
– alla nomina dell’eventuale Collegio dei Revisori;
– all’approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;
–  allo scioglimento dell’Associazione;
– al ricorso del socio dichiarato espulso dal Consiglio Direttivo;
– ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.
L’assemblea è convocata mediante avviso scritto contenente il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare, inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza, da inviarsi a mezzo raccomandata o posta elettronica.
Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri quattro associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

AMMINISTRAZIONE
Art. 9
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a undici, scelti tra gli associati. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.
Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell’Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’assemblea. Provvede alla stesura dell’eventuale bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone all’approvazione dell’assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione. Decide sull’ammissione e la decadenza dei soci e potrà proporre all’assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche a soci o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione. I soci onorari potranno essere esonerati dal versamento della quota associativa annuale.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell’Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell’art. 10 del D.Lgs. 4.12.1997, n. 460.
Il Consiglio direttivo inoltre potrà nominare un Presidente onorario, scegliendo tra persone con particolari competenze, che potrà partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con compiti consultivi.
Il Consiglio Direttivo potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio stesso determinandone eventualmente il compenso; gli emolumenti individuali annui corrisposti non potranno comunque essere superiori al compenso massimo previsto per il Presidente del collegio sindacale delle società per azioni.
Il Consiglio Direttivo potrà redigere un regolamento per disciplinare e organizzare l’attività della Associazione, tra cui l’organizzazione di gruppi per lo svolgimento di specifiche attività. Il regolamento predisposto dovrà essere sottoposto all’assemblea per la sua approvazione.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in sua assenza dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o a mezzo posta elettronica contenente il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

PRESIDENTE
Art. 10
Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell’ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

TESORIERE E SEGRETARIO
Art. 11
Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell’Associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario.

COLLEGIO DEI REVISORI
Art. 12
Il Collegio dei Revisori è nominato dall’assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. È composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

BILANCIO
Art. 13
L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all’assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ed entro il 31 dicembre l’eventuale bilancio preventivo.
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 2.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Art. 14
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

NORMA DI CHIUSURA
Art. 15
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

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