Egr. Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio,
Associazione 21 luglio è un’organizzazione non profit che supporta individui e gruppi in condizione di segregazione estrema tutelandone i diritti e promuovendo il benessere delle bambine e dei bambini. L’Associazione è apartitica, non ha fine di lucro, persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale, in particolare nel rispetto dei principi della Convenzione Internazionale di New York sui diritti dell’infanzia.
L’Associazione 21 luglio, iscritta al Registro UNAR delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni, è membro di: Associazione Carta di Roma, European Roma Information Office, Gruppo CRC (Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza), CILD (Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili), ISSA (International Step by Step Association) e Piattaforma per i Diritti Fondamentali (FRP).
A seguito delle attività di monitoraggio abbiamo appreso della proposta di Disegno di legge “Norme in materia di regolamentazione del nomadismo e di contrasto all’abusivismo” presentata dall’assessore regionale alla Sicurezza Fabrizio Ricca.
Dall’approfondimento inerente alla proposta di Disegno di legge “Norme in materia di regolamentazione del nomadismo e di contrasto all’abusivismo”, sembrerebbe che lo stesso si concretizzi in una revisione «poco riveduta e corretta» della proposta di Legge Regionale n.122 del 27 marzo 2015 “Interventi a regolamentazione del nomadismo e del contrasto all’abusivismo” già licenziato con voto contrario il 29 giugno 2017.
Ancor prima di entrare nel merito della proposta di Disegno di Legge oggetto della presente appare doverosa una precisazione preliminare in meritò alla cd. volontà dell’assessore proponente di “regolamentare il nomadismo”, accezione questa a parere della scrivente che cela in realtà la volontà di adottare una legge ad hoc per soggetti e gruppi di persone individuate su base etnica e nello specifico con le persone identificate dalle istituzioni come rom.
Invero il cd. “diritto al nomadismo” richiamato dall’assessore Ricca è stato ricondotto dalla dottrina alla libertà di circolazione e soggiorno in ogni parte del territorio nazionale, e pertanto è già implicitamente tutelato nell’ambito di altri diritti fondamentali di cui è titolare ogni persona in base alle norme costituzionali, dell’Unione europea e internazionali.
Passando poi ad una puntuale disamina dell’approfondimento della proposta di Disegno di legge “Norme in materia di regolamentazione del nomadismo e di contrasto all’abusivismo” presentato nel 2015 dall’assessore regionale alla Sicurezza, si riscontrano le medesime criticità e gli aspetti in contrasto con gli obblighi costituzionali, le norme comunitarie e internazionali già individuati nella proposta di Legge Regionale n. 122 del 27 marzo 2015.
In primis la proposta di Disegno di legge dell’assessore Ricca prevede “l’installazione in dette aree di transito di impianti di video sorveglianza” disposizione questa in aperto contrasto con le norme che riservano allo Stato la materia dell’ordine pubblico e della sicurezza. Si ricorda che l’Autorità garante per la protezione dei dati personali ha stabilito che «un soggetto pubblico può effettuare attività di videosorveglianza solo per funzioni istituzionali di cui sia realmente titolare in base all’ordinamento di riferimento. Diversamente, il trattamento non è lecito».
Sempre in merito all’accesso in tali aree di transito l’assessore ha proposto la regolamentazione degli accessi per il tramite di registri telematici e smart card. Si osserva che tali disposizioni, come peraltro riconosciuto da costante giurisprudenza sul tema, sono in contrasto con il disposto dell’art. 16 della Costituzione che stabilisce che “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità e sicurezza. (…)”( cfr.TAR Lazio, sezione I, sentenza del 24 giugno 2009, n. 6352; Consiglio di Stato sezione VI sentenza 6050 del 16 novembre 2011).
Per quanto poi riguarda i requisiti di accesso a tali aree di transito la proposta del Disegno di legge regionale fissa particolari requisiti come la cd. provenienza del reddito e l’idoneità morale dei soggetti richiedenti: appare qui opportuno rilevare che requisiti di tal fatta hanno carattere solo potenzialmente in quanto non annoverabile tra i requisiti di accesso ad altre misure di social housing nella stessa Regione Piemonte.
Quanto poi la previsione della revoca all’autorizzazione a permanere nelle dette aree nei casi in cui il singolo trasgressore si renda protagonista di “incitamento o sfruttamento di terzi” si ravvisa come tale comportamento vada necessariamente accertato dalle competenti sedi giudiziarie e con sentenza passata in giudicato. Infine sempre in merito ai casi di revoca, la revoca della permanenza in detti insediamenti a motivo del reiterato rifiuto di proposte di inserimento lavorativo incide sulla libertà costituzionalmente riconosciuta del soggetto a scegliere la propria attività lavorativa.
In merito poi alla revoca dell’autorizzazione a permanere nelle dette aree a seguito di “Abbandono scolastico o assenza per un numero superiore di 20 giorni consecutivi da parte di un minore parte del nucleo familiare o per un totale di 45 giorni nel corso dell’intero anno scolastico, salvo comprovati e certificati motivi di salute” tale disposizione oltre che ad essere in contrasto con la normativa nazionale che prevede la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato pena la perdita dell’anno scolastico salvo eccezionali deroghe è potenzialmente discriminatoria in quanto avente ad oggetto solo nuclei famigliari individuati su base etnica.
Infine, nella proposta del Disegno di legge dell’assessore regionale Ricca viene ripresa nuovamente l’idea della creazione di un “Osservatorio regionale” novellato per il monitoraggio dei flussi e il contrasto all’abusivismo ove è previsto al pari del primo osservatorio che ne facciano parte anche “tre componenti delle Forze dell’ordine, di concerto con le Prefetture”.
Al riguardo, si evidenzia che la Corte Costituzionale ha più volte ribadito (tra le altre, sent. n. 134/2004) che le forme di collaborazione e di coordinamento coinvolgenti compiti ed attribuzioni di organi dello Stato (come la Prefettura) non possono essere disciplinate unilateralmente dall’attività legislativa regionale essendo necessaria la loro previsione da parte della legge statale o da parte di accordi tra i soggetti istituzionali coinvolti.
Pertanto alla luce delle osservazioni di cui sopra Associazione 21 luglio per le motivazioni di cui sopra le chiede di vigilare attentamente sulla proposta di Disegno di legge “Norme in materia di regolamentazione del nomadismo e di contrasto all’abusivismo” che l’assessore regionale alla Sicurezza ha annunciato di voler presentare ponendosi lo stesso in contrasto con gli obblighi costituzionali, le norme comunitarie e internazionali.
In copertina: Torino, sgombero del campo rom di corso Tazzoli (Foto Repubblica.it)